Diritto delle persone che non esercitano un’attività lucrativa
In genere gli assegni per persone che non svolgono un'attività lucrativa vengono erogati dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari del luogo di domicilio. Il diritto a percepire gli assegni sussiste solo se nessun genitore può far valere assegni sulla base di un'attività lucrativa svolta.
In base alla legge sugli assegni familiari le persone che non raggiungono il reddito minimo (pari alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS) sono considerate prive di attività lucrativa.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'opuscolo informativo 6.08 dell'ufficio informazioni.